Art. 5.
(Registro nazionale dei centri antiviolenza e Consulta nazionale dei centri antiviolenza).

      1. Allo scopo di dare diffusione alle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nonché di incentivare l'uso delle buone pratiche a livello nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale dei centri antiviolenza, di seguito denominato «Registro», a cui possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale, nonché i servizi, le strutture, i centri antiviolenza e le case-rifugio che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, in possesso delle caratteristiche

 

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di cui agli articoli 2 e 3 e che risultano debitamente accreditati in almeno due regioni o province autonome con le modalità e attraverso le procedure previste dall'articolo 4, comma 2.
      2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel Registro e le modalità per documentare il possesso da parte dei centri antiviolenza dei seguenti requisiti necessari ai fini della medesima iscrizione:

          a) accreditamento con le modalità e attraverso le procedure di cui all'articolo 4, comma 2;

          b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la prima accoglienza delle persone che subiscano violenza, senza fine di lucro;

          c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

          d) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

          e) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

          f) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

      3. Il Registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei

 

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centri antiviolenza per i quali sono venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione stabiliti dal comma 2.
      4. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della struttura di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale dei centri antiviolenza, costituita dai rappresentanti dei centri antiviolenza nonché dei comuni e delle province che hanno provveduto alla realizzazione di centri antiviolenza, gestiti direttamente dai medesimi enti o tramite convenzione con soggetti terzi.