1. Allo scopo di dare diffusione alle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nonché di incentivare l'uso delle buone pratiche a livello nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale dei centri antiviolenza, di seguito denominato «Registro», a cui possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale, nonché i servizi, le strutture, i centri antiviolenza e le case-rifugio che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, in possesso delle caratteristiche
a) accreditamento con le modalità e attraverso le procedure di cui all'articolo 4, comma 2;
b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la prima accoglienza delle persone che subiscano violenza, senza fine di lucro;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;
f) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Il Registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei